Sent.C. Stato 27/09/2004, n. 6302 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP6926

Sent.C. Stato 27/09/2004, n. 6302

50120 50120
1. Appalti ll.pp. - Gara - Aggiudicazione - Annullamento - Risarcimento danno per lucro cessante - Determinazione - Criterio.
1. Qualora dopo l'espletamento di una gara d'appalto ll.pp. l'aggiudicazione venga annullata, l'impresa aggiudicataria può chiedere il risarcimento del danno per lucro cessante, cioè per l'utile economico che avrebbe conseguito con l'esecuzione dell'appalto impedita dall'illegittimo annullamento dell'aggiudicazione, generalmente stimato nel 10% dell'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 345 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F. La spettanza del danno nell'intera suddetta misura va riconosciuta qualora l'impresa sia in grado di documentare di non avere potuto utilizzare altrimenti le maestranze ed i mezzi lasciati disponibili; se invece tale dimostrazione non venga offerta si deve ritenere che l'impresa stessa può avere ragionevolmente riutilizzato manodopera e attrezzatura per l'esecuzione di altri analoghi lavori, riducendo così la propria perdita di utilità; e in questo caso il risarcimento del danno può essere ridotto in via equitativa al 5% dell'importo dell'appalto.

1n. L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F. Art. 345 (Tuttora in vigore) - È facoltativo all' Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell' importare delle opere non eseguite.
(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 345) R

Dalla redazione