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Sent. C. Cass. pen. 19/11/2003, n. 280

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - In assenza o difformità D.I.A. - Sanzioni amministrative o penali.
1. In materia edilizia, a seguito dell'entrata in vigore del T.U. - D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la realizzazione di interventi in assenza o in totale difformità della denuncia di inizio attività (D.I.A.) è sanzionata amministrativamente ai sensi dell'art. 37 del citato T.U., solo nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 dello stesso T.U., che individuano le ipotesi di realizzabilità di opere mediante D.I.A., mentre nell'ipotesi di alternatività fra D.I.A. e permesso di costruire, di cui al comma 3 dello stesso art. 22, la assenza o la totale difformità dell'opera comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo art. 44.


(T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, artt. 22 e 44) R

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