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Sent.C. Cass. 25/02/2004, n. 3765

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1. Infortuni sul lavoro - Occasione di lavoro - Attività prodromica allo svolgimento delle mansioni - Vi è compresa - Condizioni.
1. L'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi in cui l'evento si sia verificato in relazione ad un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle mansioni, e tale strumentalità può anche concretizzarsi in un'attività di prevenzione di un rischio insito nella prestazione lavorativa; occorre, nondimeno, che si tratti di prevenire un rischio collegato funzionalmente con tale prestazione, per la tutela del prestatore o dei terzi, mentre non è sufficiente un collegamento solo marginale o un rapporto di coincidenza cronologica e topografica.

Sugli infortuni «in occasione di lavoro» ved. Cass. 9 agosto 2003 n. 12035 R; 9 aprile 2003 n. 5587 R ; 9 dicembre 2002 n. 17523 R; 9 novembre 2002 n. 15765 [R=W90215765]

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