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Sent. C. Cass. pen. 28/01/2004, n. 2946

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1. Infortuni sul lavoro - Responsabilità dell'imprenditore - Obbligo di collaborazione del committente.
1. In tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, l'obbligo di collaborazione prevenzionale tra il committente e l'appaltatore o lavoratore autonomo che hanno assunto il compito di eseguire l'opera, imposto dall'art. 7 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, prescinde dalla forma giuridica del contratto concluso dal committente, ed in particolare sussiste dalla forma giuridica del contratto concluso dal committente, ed in particolare sussiste sia nel caso di appalto ordinario di opere o servizi, sia nel caso, peraltro vietato, di appalto di manodopera, atteso che in entrambi i casi ricorre l'esigenza di tutela prevenzionale dei lavoratori.

Sugli obblighi e le responsabilità dell'imprenditore in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ved. Cass. 19 aprile 2003 n. 6377 R
(D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, art. 7) R

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