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Sent.C. Stato 14/01/2004, n. 74

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1. Opere pubbliche - Nozione - Finanziamento pubblico - Conseguente qualifica di un'opera come pubblica - Esclusione.
1. Opera pubblica è quella che soddisfa i bisogni dell'intera collettività, mediante la sua utilizzazione collettiva e indifferenziata (p. e. strade, acquedotti, scuole, ospedali); ed è strumentale al perseguimento di interessi non commerciali o non industriali, al di fuori del regime di libera concorrenza. Un'opera non può qualificarsi come pubblica solo perché fruisce di un finanziamento pubblico, a meno che non vi sia una specifica previsione in tal senso.


[Cod. civ. art. 952; L. 3 gennaio 1978 n. 1; L. 17 maggio 1983 n. 217, art. 8; L. 30 dicembre 1988 n. 556; L. 8 giugno 1990 n. 142, art. 9, c. 1; D.L. 5 ottobre 1993 n. 398 (conv. in L. 4 dicembre 1993 n. 493), art. 4, c. 16; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 2; R D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 7 R; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 47] R

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