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Sent.C. Stato 11/07/2002, n. 3897

49007 49007
1. Appalti ll.pp. - Gara - Ammissione - Requisiti - Iscrizione A.N.C. - Obbligo - Ex art. 2, c.1, L. 62 n. 57.
1. Per l'ammissione alle gare d'appalto di lavori pubblici occorre l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 2, c.1 della L. 10 febbraio 1962 n. 57, in via generale per lavori di importo superiore a £. 75.000.000 qualsiasi sia la loro natura; la norma si estende anche ai lavori speciali, pur sempre di importo superiore a £. 75.000.000, per l'esecuzione dei quali il c.2 dello stesso art. 2 precisa che l'esecutore dovrà servirsi di ditte iscritte nell'A.N.C. per tali categorie.

Ved. C. Stato V 8 maggio 2002 n. 2482 R
(L. 10 febbraio 1962 n. 57, art. 2, c. 1 e 2)[R=L5762]

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