Sent. C. Cass. 27/05/2002, n. 7708 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 27/05/2002, n. 7708

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Accertamento carattere pubblico di una strada o di un vicolo - Ai fini esonero da obbligo distanze legali nelle costruzioni.
1. Per l'accertamento incidentale del carattere pubblico di una strada o, come nella specie, di un vicolo, ai fini dell'esonero dall'obbligo delle distanze legali nelle costruzioni, può essere invocata la presunzione "iuris tantum" di demanialità (stabilita dall'art. 22, c. 3, della L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, rispetto alle piazze, agli spazi ed ai vicoli all'interno delle città o dei villaggi, adiacenti alle strade comunali o aperti sul suolo pubblico), presunzione che ammette la prova contraria circoscritta all'esistenza di consuetudini che escludano la demanialità per la sussistenza di convezioni che ne attribuiscano la proprietà ad un soggetto diverso dal Comune o alla natura privata della proprietà dell'area stessa, essendo peraltro irrilevante la mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, stante il carattere dichiarativo di tale documento; il giudizio relativo all'esistenza in concreto dei requisiti per l'applicazione di detta presunzione costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.


(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 22, comma 3)R

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