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Sent. CGAR. Sicilia 28/01/2002, n. 32

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1. Appalti ll.pp. - Cauzione provvisoria - Art. 30, comma 2 bis, L. 94/109 - Fideiussione bancaria od assicurativa relativa - Validità almeno 180 gg. - Norma tassativa e inderogabile - Conseguente esclusione dalla gara di impresa inadempiente.
1. La fideiussione bancaria od assicurativa con cui, ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis della L. 11 febbraio 1994 n. 109, viene costituita la cauzione provvisoria per la partecipazione a gara d'appalto di lavori pubblici, deve essere valida almeno per 180 giorni contati a partire dalla presentazione dell'offerta, allo scopo di consentire all'Amministrazione appaltante di organizzarsi - sotto l'aspetto temporale - e scaglionare in un congruo arco di tempo le varie gare che vengono via via bandite. Tale norma è inderogabile ed è quindi legittima l'esclusione di impresa che abbia presentato cauzione provvisoria valida meno (anche se di poco) dei 180 giorni.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 30, comma 2 bis)R

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