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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 13/06/2018
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[Premessa]L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Visto l’art. 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, in base al quale le autorità amministrative indipendenti con funzioni di vigilanza, di controllo o regolatorie si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme e metodi di analisi di impatto della regolamentazione per l’emanazione degli atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione; Visto l’art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale l’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito denominata Autorità) ha assunto i compiti e le funzioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; |
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TITOLO I - PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI REGOLAZIONE |
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Art. 1. - Oggetto1.1 Il presente regolamento disciplina la partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità naziona |
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Art. 2. - Atti di carattere generale adottati dall’Autorità2.1 L’Autorità adotta atti di carattere generale nella forma di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, con |
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Art. 3. - Atti sottoposti a consultazione3.1 L’Autorità favorisce la massima partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti di regolazione. A tal fine garantisce la trasparenza dei processi, attraverso la pubblicazione tempestiva sul proprio sito internet delle notizie e dei documenti di interesse, sottopone a consultazione gli atti di carattere generale, al fine di acquisire suggerimenti, proposte, considerazioni e osservazioni da parte dei soggetti interessati. |
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Art. 4. - Predisposizione del documento di consultazione4.1 Con riferimento agli atti da sottoporre a consultazione, gli uffici competenti predispongono una proposta di documento di consultazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio. 4.2 Qualora si presenti l’esigenza di supporti tecnici particolarmente specialistici, il Consiglio, anche su proposta dell’ufficio competente, può deliberare la costituzione di tavoli tecnici di consultazione, senza carattere stabile, finalizzati alla predisposizione del documento di consultazione, determinandone la composizione e la durata. 4.3 I tavo |
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Art. 5. - Consultazione5.1 La consultazione si svolge, di regola, in modalità aperta al pubblico con l’ausilio di tecnologie telematiche. In casi particolari, la consultazione può essere limitata a soggetti preventivamente individuati in considerazione dell’oggetto dell’atto di regolazione e/o dell’urgenza di adottarlo. 5.2 I so |
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Art. 6. - Consultazione preventiva6.1 L’Autorità può ricorrere a consultazioni preventive al fine di acquisire i dati necessari alle valutazioni di competenza, anche mediante la somministrazione di questionari a soggetti preventivamente individu |
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Art. 7. - Seconda consultazione7.1 Se, all’esito della prima consultazione, permane la necessità di acquisire ulteriori informazioni su specifiche questioni l’Autorità procede a una seconda consultazione, incentrata prevalentemente sui punti controversi. |
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TITOLO II - ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (AIR) E VERIFICA DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (VIR) |
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Art. 8. - Atti assoggettati all’analisi di impatto della regolazione (AIR)8.1 Quando gli atti regolatori riguardano questioni di particolare rilevanza per il mercato o producono effetti su un numero elevato di destinatari, l&rsquo |
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Art. 9. - Obiettivi dell’analisi di impatto della regolazione9.1 L’analisi di impatto della regolazione è finalizzata a valutare gli effetti dell’intervento regolatorio sul mercato. Tale attività presuppone l’analisi del quadro normativo di riferimento vigente e l’individuazione, laddove possibile: a) delle criticità dell’applicazione della normativa attuale che si intendono risolvere; b) degli obiettivi attesi, sia generici che specifici; c) dei soggetti destinatari dell’intervento; |
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Art. 10. - Metodologia di analisi10.1 In considerazione della natura degli atti di regolazione dell’Autorità, della finalità degli interventi regolatori e della notevole varietà degli ambiti di intervento, l’anal |
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Art. 11. - Relazione illustrativa e relazione AIR11.1 La relazione illustrativa contiene i seguenti elementi: norme attributive del potere; ragioni e finalità dell’intervento; esame dei contributi pervenuti nell’ambito della consultazione; motivazione delle scelte adottate. |
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Art. 12. - Provvedimento finale12.1 L’Autorità adotta l’atto di regolazione dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari. |
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Art. 13. - Verifica di impatto della regolazione13.1 La verifica di impatto della regolazione consente di valutare a posteriori l’effetto delle regole introdotte sui soggetti destinatari degli atti regolatori, verificando il raggiungimento degli obiettivi attesi e individuando eventuali correttivi da introdurre. 13.2 Ai fini della verifica |
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Art. 14. - Atti sottoposti alla verifica di impatto della regolazione e relativo procedimento14.1 Sono, di regola, sottoposti alla verifica di impatto della regolazione i provvedimenti per la cui approvazione è stata adottata una procedura AIR e i provvedimenti ritenuti di particolare interesse o che hanno avuto un significativo impatto sul mercato. La verifica di impatto della regolazione |
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Art. 15. - Esito della verifica di impatto della regolazione15.1 L’esito della verifica di impatto della regolazione può consistere: |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 16. - Disposizioni finali16.1 Il presente regolamento sostituisce il regolamento recante «Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica di impatto della regolamentazione (VIR)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 20 |
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