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Sent.C. Conti 18/12/2000, n. 112

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Offerte - Cause di esclusione dalla gara - Art. 1 D.P.R. 2000/412 - Su errore grave del progettista - Illegittimità. 2. Appalti oo.pp. - Gara - Offerte - Cause di esclusione dalla gara - Art. 2 D.P.R. 2000/412 (parte) - Su accertamento definitivo di violazioni tributarie - Legittimità. 3. Appalti oo.pp. - Gara - Offerte - Cause di esclusione dalla gara - Art. 2 D.P.R. 2000/412 (parte) - Su sentenze di condanna. 4. Appalti oo.pp. - Gara - Documentazione - Certificato casellario giudiziale - Richiesta d'ufficio della P.A. - Norma che l'imponesse - Legittimità.
1. L'art. 1 del regolamento D.P.R. 30 agosto 2000 (contenente modifiche al Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, cd. , D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554) è illegittimo e pertanto non può essere ammesso al visto e registrazione. Infatti si è in presenza di una norma secondo la quale costituiscono errore grave - ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (sulle cause di esclusione delle offerte) - gli errori o le omissioni di progettazioni di cui all'art. 25, comma 5 bis, della legge quadro sui lavori pubblici L. 11 febbraio 1994 n. 109 qualora tali errori od omissioni abbiano comportato un aumento dell'importo originario del contratto in misura superiore al 10%; e tale norma appare lesiva delle facoltà che ha l'Amministrazione appaltante di fissare un rigido criterio basato non sulla gravità dell'errore compiuto dal progettista ma bensì esclusivamente sulle conseguenze pecuniarie dell'errore stesso. 2. L'art. 2 del regolamento D.P.R. 30 agosto 2000 nella parte in cui aggiunge la lettera g) al comma 1 dell'art. 75 del Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, lettera g) secondo la quale occorre l'accertamento definitivo di violazione tributaria al fine di potere escludere un concorrente dalla gara d'appalto, è legittimo. Infatti si tratta di norma giustificata dall'art. 17, comma 1, lett. e) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 il quale comprende, fra i requisiti d'ordine generale che le imprese devono possedere per potere conseguire la cd. qualificazione, quello della inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento di tasse ed imposte. 3. L'art. 2 del regolamento D.P.R. 30 agosto 2000 nella parte in cui introduce la lettera c) al comma 1 dell'art. 75 del nuovo Regolamento oo.pp. D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 - rendendo totalmente ininfluenti, ai fini dell'esclusione dalle gare d'appalto, le sentenze di condanna (specie quelle emesse in seguito a patteggiamento) pronunciate prima dell'entrata in vigore del Regolamento medesimo - è illegittimo e pertanto non può essere ammesso al visto e registrazione per contrasto con l'art. 24, comma 1, lett. c) della Direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993. 4. Una norma che imponesse alle Amministrazioni appaltanti l'obbligo di richiedere d'ufficio il certificato del casellario giudiziale relativo ad un concorrente a gara d'appalto non sarebbe illegittima. Infatti, ai sensi dell'art. 688, comma 1, Cod. proc. pen., il certificato del casellario, giudiziale contenente tutte le iscrizioni può essere richiesto unicamente da ogni organo avente giurisdizione penale e dalle Amministrazioni pubbliche nonché dagli enti incaricati di pubblici servizi, quando è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni in relazione alla persona a cui il certificato stesso si riferisce; mentre gli altri concorrenti alla gara non sarebbero in grado di verificare le condizioni di ammissibilità di quel concorrente.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 25, comma 5 bisR; D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, art. 12, comma 1[R=DLG15795,A=12]; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554R; D.P.R. 30 agosto 2000 n. 412)R [D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 75, comma 1, lett. g)R; D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, art. 17, comma 1, lett. e)R; D.P.R. 30 agosto 2000 n. 412, art. 21]R [Dir. 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE, art. 24, comma 1, lett. c); D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 75, comma 1, lett. c)R; D.P.R. 30 agosto 2000 n. 412 art. 2]R (Cod. proc. civ. art. 688, comma 1)

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