Sent.C. Conti 01/03/2000, n. 20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Conti 01/03/2000, n. 20

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1. Progetto oo.pp. - Incarico - Conferito non in forma scritta e senza condizione sospensiva - Progetto poi inutilizzato per mancata concessione del mutuo - Danno del Comune - Responsabilità degli amministratori comunali.
1. Qualora per una progettazione il Comune abbia affidato incarico non in forma scritta, che è invece richiesta ad substantiam, e senza quindi aggiungere la condizione sospensiva riguardante il pagamento dell'onorario che sarebbe avvenuto solo dopo ottenuto il finanziamento con mutuo, e poi il progetto è rimasto inutilizzato per la mancata concessione del mutuo, il Comune subisce un danno del quale sono responsabili gli amministratori comunali che deliberarono il conferimento dell'incarico professionale. Infatti per la mancanza di un contratto scritto non è stato possibile da un canto ridurre l'onorario al di sotto dei minimi stabiliti dalla tariffa professionale e d'altro canto per la mancata aggiunta della condizione sospensiva non è stato possibile addirittura non effettuare il pagamento dell'onorario stesso,

1. La sentenza si riferisce ad una controversia sviluppatasi prima del 1994 (Successivamente sono entrate in vigore la L. 11 febbraio 1994 n. 109R, secondo cui gli oneri di progettazione sono compresi negli stanziamenti per i lavori da appaltare, e la L. 28 dicembre 1995 n. 549R il cui art. 1, comma 54 ha istituito per le progettazioni un apposito fondo rotativo); secondo circolari del Ministero del Tesoro, la procedura di mutuo prevedeva allora che fosse stato già approvato il progetto definitivo e che alla spesa per questo si provvedesse con lo stesso mutuo richiesto. Il Comune ha perciò subito certamente un danno per le spese che è stato costretto a sostenere per un progetto rimasto poi inutilizzato a causa della mancata concessione del mutuo per la costruzione dell'opera progettata che era finanziabile ai sensi del D.L. 31 agosto 1987 n. 361R ed era poi divenuta non più finanziabile per effetto della L. 29 ottobre 1987 n. 441 di conversione. Ved. C. Conti 21 febbraio 2000 n. 51R, Cass. 21 gennaio 2000 n. 659R e C. Conti, Molise 17 dicembre 1999 n. 194R.
(L. 29 ottobre 1987 n. 441R; L. 11 febbraio 1994 n. 109R; L. 28 dicembre 1995 n. 549, art. 1)R

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