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Sent.C. Cass. 08/09/1999, n. 9507

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1. Professionisti - Incarico professionale - A società di capitali - Nullità.
1. La nullità di un contratto, per violazione del divieto di costituzione di società di capitali aventi ad oggetto l'espletamento di professioni intellettuali protette (nella specie, ingegneri ed architetti) sancita dall'art. 2 della legge 1815/39 si produce per il solo fatto che l'attività oggetto del contratto tra il committente e la società tra i professionisti consista in una prestazione interamente ricompresa nell'attività tipica della professione protetta, sì che, contrattualmente, tale prestazione sia imputabile in via diretta alla società e non ai professionisti che alla stessa facciano capo, senza che assuma rilievo la circostanza secondo cui prestazione oggetto del contratto sia stata poi, concretamente, effettuata da un professionista iscritto all'albo (o sotto la sua direzione e vigilanza).


(L. 23 novembre 1939 n. 1815, artt. 2 e 3)R

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