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Sent.C. Cass. 22/11/1999, n. 12930

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1. Infortuni sul lavoro - Occasione di lavoro - Rischio non del tutto estraneo all'attività lavorativa - Indennizzabilità - Condizioni.
1. L'occasione di lavoro, che non subisce restrizioni rispetto alla categoria impiegatizia e che a norma dell'art. 2 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124 condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio patito dal lavoratore, non comporta necessariamente che l'infortunio si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, ma occorre la sussistenza di un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato ed indiretto, non essendo l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro finalizzata a coprire il rischio generico, considerando che il rischio assicurato è non solo quello specifico, tipicamente insito nelle mansioni svolte dall'assicurato, ma anche quello non totalmente estraneo all'attività lavorativa. (Nella specie, la Corte suprema ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto non indennizzabile per mancanza d'occasione di lavoro l'infortunio occorso ad un impiegato - assicurato per il rischio derivante dall'uso di macchine elettrocontabili - caduto dalle scale dell'ufficio mentre stava parlando con un collega).

1a. (INF.2A) Ved. Cass. 11 maggio 1999 n. 4676R.
(T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 2)

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