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Sent. C. Cass. pen. 20/04/1999, n. 6695

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1. Appalti - Prevenzione infortuni - Manovra di ponte sviluppabile - Modalità esecutive - Inosservanza - Responsabilità dell'imprenditore.
1. In materia di prevenzione infortuni il comando della manovra di un ponte sviluppabile va effettuato da personale a bordo del cestello e non da terra, anche quando esista il doppio comando, da terra e da bordo, rimanendo azionabile il comando da terra solo quando a bordo non vi siano lavoratori esposti a rischio; pertanto, il datore di lavoro il quale ometta di esigere che il comando della macchina sia effettuato da bordo incorre nella contravvenzione prevista dall'art. 4 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547.

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