Sent.C. Cass. 27/08/1999, n. 8993 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 27/08/1999, n. 8993

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1. Ingegneri e architetti Procedimento disciplinare Sentenza penale per i medesimi fatti Conseguenze. 2. Ingegneri e architetti Procedimento disciplinare Simultaneo procedimento penale per i medesimi fatti - Conseguenze.
1. La disposizione di cui all'art. 445, primo comma Cod. proc. pen., secondo la quale la sentenza di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi, si applica anche con riferimento al procedimento disciplinare, pur quando esso non abbia natura giurisdizionale (come nel caso di specie, con riferimento alla fase innanzi al Consiglio provinciale dell'Ordine degli architetti ed ingegneri, che ha natura amministrativa). Ne consegue che, nel giudizio disciplinare, l'accertamento dei fatti addebitati al professionista, allo scopo di valutarne la rilevanza in sede disciplinare avviene in modo del tutto autonomo rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa nei confronti dello stesso in relazione ai medesimi fatti. Tale accertamento può, bensì, avvalersi degli elementi che risultano dal contenuto della predetta sentenza, ma esige che non si tragga da essa la esclusiva prova della sussistenza dei fatti costituenti illecito disciplinare, richiedendo l'affermazione di responsabilità disciplinare che, in esito a cognizione piena, l'accertamento a contenuto negativo del giudice penale (assenza degli estremi per il proscioglimento) si trasformi in un accertamento positivo sulla sussistenza dei fatti, con conseguente necessità dell'esame, quanto meno, della posizione che l'incolpato ha assunto sul punto sia in sede penale, che nel corso del procedimento disciplinare. 2. Nel giudizio disciplinare a carico di un professionista in ordine ai medesimi atti in relazione ai quali sia in corso un procedimento penale in fase anteriore a quella dibattimentale, gli atti compiuti durante le indagini preliminari cui può attribuirsi efficacia probatoria piena sono soltanto quelli per i quali è previsto l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 Cod. proc. pen., mentre la utilizzazione degli altri, che trovano collocazione nel fascicolo del pubblico ministero ex art. 433 Cod. proc. pen., presuppone, che il Consiglio dell'Ordine professionale (nella specie, degli Architetti ed Ingegneri) ne accerti direttamente la esistenza, traendola, se del caso, anche dai predetti atti, esprimendo, peraltro, le ragioni del proprio convincimento, che deve valutare anche le tesi difensive sostenute dall'incolpato. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato la decisione del Consiglio nazionale degli Architetti ed ingegneri che aveva motivato la ritenuta sussistenza dei fatti addebitati al professionista incolpato, facendo genericamente richiamo alla circostanza che questi risultavano «dal mandato di cattura, dalle richieste di rinvio a giudizio e da altri atti istruttori»).

1a. e 2a. Ved. Cass. 26 aprile 1999 n. 4153R.

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