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Sent.C. Cass. 07/07/1999, n. 7023

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1. Ingegneri chimici Limiti di competenza Analisi chimiche procedimentali ma non finali Ammissibilità.
1. Il libero professionista può compiere anche attività comuni all'area di esercizio di altre professioni, a condizione che le suddette attività: a) abbiano formato oggetto dell'esame di abilitazione professionale; b) non siano riservate dalla legge esclusivamente ad altre categorie professionali. Ne consegue che l'ingegnere chimico può legittimamente compiere analisi chimiche, se queste sono preordinate al conseguimento di un risultato finale proprio dell'attività professionale dell'ingegnere chimico, al contrario, tale legittimazione viene meno nei casi in cui l'analisi chimica costituisce l'oggetto finale dell'attività professionale, giacché in questo caso si realizzerebbe una non consentita ingerenza nel settore di attività riservato ai chimici. In particolare, deve escludersi che l'ingegnere chimico possa sottoscrivere le analisi di emissioni inquinanti prescritte dall'art. 27 legge reg. Liguria 12 marzo 1985 n. 11, in quanto l'art. 16 R.D. 1° marzo 1928 n. 842 riserva ai chimici la redazione delle analisi da presentare alle pubbliche amministrazioni.


(R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 51R; R.D. 1° marzo 1928 n. 842, art. 16, comma 3[R=RD84228,A=16]; D.P.R. 31 ottobre 1973 n. 1145, art. 16)[R=DPR114573,A=16]

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