Sent.C. Stato 22/03/1999, n. 52 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 22/03/1999, n. 52

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1. Appalti oo.pp. Gare A.T.I. Requisiti di ammissione Importo lavori di iscrizione all'albo Art. 5. comma 1, L. 1962 n. 57 Inapplicabilità.
1. Ai sensi dell'art. 21, 2° periodo, comma 1, L. 1977 n. 584 la somma degli importi per i quali le imprese riunite in una Associazione temporanea sono iscritte all'Albo nazionale di costruttori, deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare, senza il coefficiente di aumento del quinto sulla classifica di appartenenza; cioè per le suddette imprese non si applica la norma dell'art. 5, comma 1, L. 10 febbraio 1962 n. 57, istitutiva dell'Albo nazionale costruttori, secondo la quale le imprese singole possono assumere lavori di importo superiore di un quinto rispetto alla classifica per cui sono iscritte.

1. La L. 8 agosto 1977 n. 584 è stata abrogata dall'art. 36, 1° comma, D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406[R=DLG40691]; al suo art. 21 corrisponde praticamente l'art. 23, commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. del 91.
(L. 10 febbraio 1962 n. 57, art. 5, comma 1[R=L5762,A=5]; L. 8 agosto 1977 n. 584, art. 21)[R=L58477,A=21]

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