Sent. C. Cass. pen. 02/12/1997, n. 1502 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 02/12/1997, n. 1502

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1. Edilizia ed urbanistica - Certificato di abitabilità - Mancanza - Reato ex art. 221 T.U. 1934 n. 1265 - Anche per utilizzo dell'immobile a fini non abitativi.
1. Adibire un immobile, in assenza del certificato di abitabilità, integra il reato di cui all'art. 221 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo unico leggi sanitarie) anche nel caso in cui l'immobile venga adibito ad uso diverso dall'abitazione; infatti corrisponde all'interesse protetto dalla norma incriminatrice che, a tutela della salute di chi a qualsiasi titolo frequenta un immobile, questa abbia i necessari requisiti igienico-sanitari.

1a. Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione penale, per la mancanza del certificato di abitabilità si configura il reato avente natura permanente di cui all'art. 221 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265. Ved. Cass. pen. III 3 aprile 1995 n. 3471, VI 23 agosto 1994 n. 2114, III 16 giugno 1994 n. 7076, VI 7 febbraio 1994 n. 3651, S.U. 10 gennaio 1994 n. 72.
(T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 221)

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