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Sent.C. Cass. 07/05/1998, n. 4646

46499 46499
1. Appalti - Infortuni sul lavoro - Occasione di lavoro - Rischio specifico improprio - Riguardante la prestazione lavorativa - Indennizzabilità dell'infortunio.
1. La nozione di occasione di lavoro, quale requisito dell'infortunio sul lavoro indennizzabile in base alla relativa assicurazione obbligatoria, si stende al c.d. rischio specifico improprio, cioè al rischio che, pur non inerendo all'attività materiale tipica della specifica prestazione lavorativa, riguarda situazioni ed attività strettamente connesse alla prestazione lavorativa, anche se non realizzatesi in coincidenza di tempo e di luogo con la medesima. (Nella specie, un lavoratore edile, dopo essere giunto al cantiere, prima dell'appello delle maestranze era tornato a casa per prendere un attrezzo di proprietà aziendale, che era necessario per la lavorazione in programma e che tuttavia egli aveva dimenticato di portare; la Corte suprema ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto indennizzabile l'infortunio in cui tale lavoratore era incorso scendendo in tali circostanze le scale della sua abitazione).

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