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Sent. C. Giustizia UE 30/01/2018, n. C-360/15

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Rinvio pregiudiziale - Servizi nel mercato interno - Direttiva 2006/123/CE - Ambito di applicazione - Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) - Esclusione dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica - Articolo 4, punto 1 - Nozione di «servizio» - Vendita al dettaglio di prodotti - Capo III - Libertà di stabilimento dei prestatori - Applicabilità a situazioni puramente interne - Articolo 15 - Requisiti da valutare - Restrizione territoriale - Piano regolatore che vieta l’attività di vendita al dettaglio di prodotti non voluminosi in aree geografiche situate al di fuori del centro cittadino - Protezione dell’ambiente urbano - Autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/20/CE - Oneri pecuniari connessi ai diritti di installare strutture destinate a una rete pubblica di comunicazione elettronica.

1) L’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che quest’ultima non si applica a tasse il cui fatto generatore è legato ai diritti, in capo alle imprese autorizzate a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, di installare cavi per una rete pubblica di comunicazione elettronica.

2) L’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che l’attività di vendita al dettaglio di prodotti costituisce un «servizio» ai fini dell’applicazione di tale direttiva.

3) Le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123/CE, relativo alla libertà di stabilimento dei prestatori, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche a una situazione i cui elementi rilevanti si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.

4) L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che norme contenute in un piano regolatore di un comune vietino l’attività di vendita al dettaglio di prodotti non voluminosi in aree geografiche situate al di fuori del centro cittadino di tale comune, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dall’articolo 15, paragrafo 3, di tale direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

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