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Sent.C. Cass. 13/03/1989, n. 1254

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1. Appalti oo.pp. - Contratto - Rescissione per colpa dell'appaltatore - Risarcimento danni a P.A. - Detrazione del compenso revisionale - Esclusione.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso di rescissione del contratto per colpa dell'Appaltatore, dal danno che questi è tenuto a risarcire non va detratto il compenso revisionale che gli sarebbe spettato, giacché il relativo importo, spettando solo ove l'amministrazione, avvalendosi della facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, lo riconosca, è correlato ad una posizione di interesse legittimo dell'Appaltatore che non può essere presa in considerazione nel giudizio di danno.

1. Conf. Cass. 17 marzo 1982 n. 1726[R=W17M821726], 11 aprile 1980 n. 2097[R=W11A802097]. Ma se e quando venisse riconosciuto dalla Corte suprema - come è pacifico per tutta la dottrina (ved. nota a Cass. S.U. 13 gennaio 1989 n. 107R) - che l'appaltatore ha sempre un diritto soggettivo alla revisione dei prezzi, in una controversia come quella che qui si annota dovrebbe essere detratto, dal danno da risarcire all'Amministrazione, il compenso revisionale che sarebbe spettato all'Appaltatore.
L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 340;R D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, art. 1

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