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Sent.C. Cass. 07/02/1989, n. 736

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1. Ingegneri e architetti - Opere con compenso a percentuale - Prestazioni parziali - Onorarlo - Determinazione in base a tabb. A e B della tariffa professionale - Criterio.
1. In caso di prestazioni professionali parziali dell'ingegnere o dell'architetto, relative ad opere per le quali il compenso è dovuto a percentuale, la liquidazione va fatta, a norma dell'art. 18 L. 2 marzo 1949 n. 143, calcolando le aliquote della tabella B allegata, relativa alle opere parziali, non già in relazione diretta al valore dell'opera sibbene alla percentuale attribuita dalla Tabella A per la prestazione dell'opera intera, per cui al compenso così determinato in base alla tabella A si applicano le aliquote previste per ogni singola funzione della tabella B.

1. Conf. Cass. 26 gennaio 1982 n. 505. [R=W26GE82505] La Corte suprema ha sempre interpretato in questo senso l'art. 18 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti.
L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 14, 15 e 18R

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