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Sent.C. Conti 05/06/1991, n. 65

45561 45561
1. Appalti oo.pp. - Gara - Associazione temporanea d'impresa - Ammissione obbligatoria alla gara.
1. In base agli artt. 16 e 17 della direttiva CEE 26 luglio 1971 n. 71/305, trasfusi nell'art. 20 L. 8 agosto 1977 n. 584, l'ammissione, alle gare d'appalto delle opere pubbliche, delle associazioni temporanee di imprese deve considerarsi obbligatoria, senza che gli Enti appaltanti abbiano alcun potere discrezionale di limitare o escludere la loro partecipazione; pertanto, la mancanza - nel bando - della espressa possibilità di tale partecipazione non è preclusiva della possibilità della presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee.

1. Questa decisione modifica l'orientamento espresso nella precedente C. Conti, Stato 18 febbraio 1988 n. 1899.[R=WCO18F881899]
Dir. CEE 26 luglio 1971 n. 71/305, artt. 16 e 17; L. 8 agosto 1977 n. 584, art. 20)[R=L58477,A=20]

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