Sent.C. Cass. 01/07/1991, n. 7236 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP2245

Sent.C. Cass. 01/07/1991, n. 7236

45439 45439
1. Danni a terzi - Responsabilità del concessionario ex D.P.R. 1959 n. 1363 (dighe) e non del collaudatore.
1. Alla stregua della disciplina approntata dall'art. 14 del D.P.R. 1° novembre 1959 n. 1363, in ordine alle concessioni per la costruzione e l'esercizio di dighe di contenimento, l'apprestamento delle misure di sicurezza collegate alle operazioni di collaudo compete al concessionario e non a chi è preposto al collaudo anche se questo non è eseguito da organi tecnici della Pubblica amministrazione, dato che il collaudo di opere idrauliche non ha come scopo la tutela della pubblica incolumità o il perseguimento di funzioni immediatamente di pubblica utilità per il concedente, ma è svolto nell'esclusivo immediato interesse del concessionario in relazione agli interessi economici che ha riposto nell'opera realizzata. Ne consegue che quest'ultimo è l'unico responsabile ex art. 2051 C.c. dei danni che, nella fase di verifica dei lavori, derivino a terzi dall'impianto da lui realizzato (nella specie è stata ritenuta la responsabilità di una società concessionaria per la costruzione di una diga, alla quale era poi subentrato l'ENEL, per la morte di una persona travolta da una piena improvvisa, provocata dall'apertura di tre paratie della diga durante le operazioni di collaudo).

1. Ved. Cass. 14 aprile 1983 n. 2602 [R=W14A832602] in tema di responsabilità del concessionario di un'opera pubblica per danni cagionati a terzi dall'opera stessa. Cod. civ. art. 2051: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». L'art. 14 del D.P.R. 1° novembre 1959 n. 1363 (Regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) stabilisce, in 5 commi, la procedura per il collaudo delle dighe.
C.c. art. 2051; D.P.R. 1° novembre 1959 n. 1363, art. 14R

Dalla redazione