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Sent. C. Cass. pen. 07/06/1994, n. 10255

45234 45234
1. Appalti - Prevenzione infortuni - Responsabilità del datore di lavoro - Eventuale reato ex artt. 384 e 389 lett. c) D.P.R. 1955 n. 547.
1. Per integrare la contravvenzione prevista dagli artt. 384 e 389 lett. c) D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, che puniscono il datore di lavoro che non provveda di idonee calzature protettive i lavoratori esposti a rischi di ustioni, causticazioni, punture o schiacciamento, è necessario che i rischi predetti derivino dalla natura intrinseca della lavorazione; pertanto, esula il reato se lo schiacciamento etc. sia derivato non dalla natura intrinseca della lavorazione ma da altra causa accidentale (salvo il ricorso di altri profili penali).

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