Sent. C. Cass. pen. 31/03/1984, n. 6197 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 31/03/1984, n. 6197

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Restauro o risanamento conservativo, oppure ristrutturazione.
1. In materia edilizia, è configurabile il restauro o risanamento conservativo quando l'organismo viene mantenuto nella sua sostanziale interezza attraverso il consolidamento, il ripristino o il rinnovo di strutture esistenti, senza inserimento di elementi del tutto nuovi, ma soltanto accessori; è invece ravvisabile una ristrutturazione, per la quale occorre la concessione, quando si ottenga un complesso, non più riferibile a quello preesistente in tutto o nella maggior parte, ovvero il rifacimento venga conseguito tramite l'utilizzazione di innovazioni sostanziali.

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