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Sent. C. Cass. pen. 04/03/1994, n. 5627

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Bellezze naturali - Tutela - Reato ex art. 1 sexies L. 1985 n. 431 - Ambito di applicazione. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Bellezze naturali - Abusi - Art. 1 sexies L. 1985 n. 431 - Ripristino dei luoghi - Motivazione specifica - Non occorre.
1. La tutela penale prevista dall'art. 1 sexies L. 8 agosto 1985 n. 431 concerne anche le zone sottoposte a vincolo, in base a provvedimenti preesistenti alla data di entrata in vigore della suddetta normativa, la norma infatti sanziona le violazioni delle disposizioni del presente decreto, tra le quali va annoverato l'art. 1 che richiede l'autorizzazione di cui all'art. 7 L. 29 giugno 1939 n. 1497 per qualsiasi opera realizzata in zona sottoposta a vincolo paesistico. 2. L'ordine di rimessione in pristino, dello stato originario dei luoghi, di cui all'art. 1 sexies L. 8 agosto 1985 n. 431, non richiede specifica motivazione, essendo questa desumibile dal complesso delle motivazioni, attraverso le quali il giudice è pervenuto alla conclusione della sussistenza del reato.

1a. e 2a. Ved. nota 1a. a Cass. 7 aprile 1994 n. 3292.R
L. 29 giugno 1939 n. 1497, art. 7 R L. 8 agosto 1985 n. 431, art. 1 sexies R

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