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Sent. C. Cass. pen. 21/12/1993, n. 4549

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1. Edilizia ed urbanistica - Bellezze naturali - Attività edilizia - Abusi - Riduzione in pristino ex L. 1985 n. 431 - Opere pubbliche abusive o irregolari - Vi rientrano. 2. Edilizia ed urbanistica - Bellezze naturali - Assetto territoriale ex L. 1985 n. 431 - Divieto di modificazione - Durata. 3. Edilizia ed urbanistica - Bellezze naturali - Attività edilizia - Abusi - Riduzione in pristino - Anche a carico di soggetti privi di disponibilità o proprietà del bene - Art. 1 sexies L. 1985 n. 431 - Contrasto con art. 3 Cost. - Insussistenza.
1. L'obbligo di riduzione in pristino previsto dall'art. 1 sexies, 2° c., L. 8 agosto 1985 n. 431 (cosiddetta legge Galasso) è applicabile anche alle opere pubbliche abusive o irregolari, ma trattandosi di misura amministrativa, le modalità di attuazione possono essere meglio specificate dalla pubblica Amministrazione competente. 2. Il divieto, posto dalla L. 8 agosto 1985 n. 431, di efficacia immediata e sino all'adozione, da parte delle Regioni, dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali, di modificare l'assetto del territorio relativamente alle aree individuate direttamente ex legge opera anche dopo la scadenza del termine ordinario del 31 dicembre 1986, stabilito per l'elaborazione dei predetti piani. (Fattispecie in tema di illeciti consumati nell'ambito territoriale di Regione a statuto speciale). 3. E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 sexies L. 8 agosto 1985 n. 431, nella parte in cui consente l'applicazione della pena accessoria della riduzione in pristino anche a carico di soggetti che non abbiano la proprietà o la disponibilità delle opere abusive (nella specie acquedotto intercomunale), sia perché la rimessione in pristino non è una pena accessoria, ma una misura amministrativa, sia perché tale misura inerisce all'opera abusiva in quanto oggettiva modificazione dell'assetto territoriale non consentita, quale che sia il proprietario dell'area interessata, posto che il bene paesaggio protetto costituisce valore primario autonomo e distinto dalle altre relazioni giuridiche gravanti sull'area.

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