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Sent. C. Stato 14/11/1995, n. 1566

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Silenzio assenso - Formazione - Attestazione del progettista ex art. 79 L. reg. Veneto 1985 n. 61 - Necessità.
1. L'art. 79 L. reg. Veneto 27 giugno 1985 n. 61, nella parte in cui prevede l'attestazione del progettista per la formazione del silenzio-assenso su domanda di concessione di costruzione, va letto in sintonia con l'art. 8 D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito dalla L. 25 marzo 1982 n. 94, le cui disposizioni sono state qualificate "norme fondamentali di riforma economico-sociale" dalla Corte costituzionale con sentenza 15 novembre 1988 n. 1033, per cui la presentazione della attestazione di conformità dell'opera alle prescrizioni urbanistiche costituisce condizione necessaria per il perfezionamento del silenzio-assenso anche secondo la norma regionale.

1. Ved. C. Stato V 1° febbraio 1995 n. 156[R=WCS1F95156], IV 12 ottobre 1989 n. 682[R=WCS12O89682] e 5 agosto 1987 n. 588.[R=WCS5AG87588] 1a. Come nota 1a. a Cass. pen. 13 ottobre 1995 n. 3757.[R=WP13O953757]
D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, art. 8 ; L. 25 marzo 1982 n. 94R

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