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Sent. C. Stato 19/09/1995, n. 1308

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Standard urbanistici - Art. 17 L. 1967 n. 765 - Comuni non iscritti negli elenchi ex art. 4, 3° comma, L. 1971 n. 291 - Applicabilità - Presupposti e limiti.
1. Per i Comuni non iscritti negli elenchi previsti dall'art. 4, 3° c. L. 1° giugno 1971 n. 291, le limitazioni all'attività edificatoria contenute negli standard stabiliti dall'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765, ridiventano automaticamente applicabili nel momento in cui lo strumento urbanistico adottato dal Comune sia restituito all'Ente locale per essere rielaborato e fino a quando il medesimo strumento riadottato dal Comune non venga rinviato alla Regione per la definitiva approvazione.

1. Ved. C. Stato V 19 ottobre 1990 n. 725,[R=WCS19O90725] 26 giugno 1981 n. 307 [R=WCS26G81307]e 28 ottobre 1977 n. 915.[R=WCS28O77915] 1a. Come nota 1a. a C. Stato V 3 luglio 1995 n. 991.R
L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17 R; L. 1° giugno 1971 n. 291, art. 4 R

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