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Sent.C. Cass. 08/04/1995, n. 4078

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1. Appalti - Prevenzione infortuni - Misure di sicurezza - Violazione dell'art. 2087 Cod. civ. - Responsabilità contrattuale ed eventualmente anche extracontrattuale - Ammissibilità.
1. La responsabilità contrattuale dell'imprenditore derivante dal mancato adempimento dell'obbligo, stabilito dall'art. 2087 Cod. civ., di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, può concorrere con la responsabilità extracontrattuale dello stesso datore di lavoro, che sussiste qualora dalla medesima violazione sia derivata anche la lesione dei diritti che spettano alla persona del lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro; in tali ipotesi il danneggiato ha a propria disposizione due distinte azioni, delle quali quella contrattuale si fonda sulla presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 Cod. civ. e limita il risarcimento ai danni prevedibili al momento della nascita dell'obbligazione, mentre l'azione extracontrattuale pone a carico del danneggiato la prova della colpa o del dolo dell'autore della condotta lesiva e, nel caso in cui detta condotta integri gli estremi di un reato, estende il diritto al risarcimento anche ai danni non patrimoniali.

1. Ved. in particolare Cass. 18 maggio 1994 n. 4833.[R=W18MA944833]
Cod. civ. art. 1218 e 2087 ; D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, art. 369 R

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