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Sent. C. Cass. pen. 20/08/1992, n. 3074

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Edificio ultimato ante L. 1967 n. 765 - Conformità a licenza - Regime giuridico di riferimento - E' quello della realizzazione della costruzione - Condizione.
1. Con riferimento al regime giuridico vigente al momento anteriore alla promulgazione della L. 6 agosto 1967 n. 7651 ai fini urbanistici ed edilizi, tenuto conto dell'obiettività giuridica e delle finalità perseguite dal legislatore con la prescrizione dell'obbligo di munirsi di licenza (ora concessione) a costruire, in relazione alle esigenze di controllo del territorio e di razionale e corretto uso dello stesso, una costruzione può ritenersi realizzata allorché, in conformità al progetto approvato, siano state portate a compimento le strutture essenziali (Scheletro in cemento armato, solai, tamponamenti, tramezzature, tetto, etc.), sicché sagome e volumi ed atti di sicura incidenza sull'aspetto del territorio), nonché destinazione (requisito caratterizzante l'uso) risultino definiti e non più modificabili.


Legge «ponte» L. 6 agosto 1967 n. 765 R

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