Sent.C. Conti 17/03/1993, n. 33 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Conti 17/03/1993, n. 33

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1. Appalti oo.pp. - Appalto concorso - Estremi 2. Appalti oo.pp. - Appalto previa progettazione - Completezza - Necessità 3. Appalti oo.pp. - Trattativa privata - Progettazione rigorosa - Necessità 4. Appalti oo.pp. - Appalto concorso - Progetto esecutivo e capitolato speciale - Contenuto 5. Appalti oo.pp. Trattativa privata - Urgenza - Causa di giustificazione - Limiti
1. La scelta del contraente con la procedura dell'appalto concorso, previsto dall'art. 4 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e disciplinato dall'art. 4 R.D. 8 febbraio 1923 n. 422, come eseguito dall'art. 2 R.D.L. 28 agosto 1924 n. 1396 e dal R.D.L. 27 ottobre 1927 n. 2128 si realizza allorché l'amministrazione, per speciali lavori o forniture, si limita a predisporre un progetto di massima, ovvero anche soltanto a indicare il tipo di opera da realizzare, rimettendosi per le modalità tecniche di attuazione, oltre che per la stessa offerta del prezzo, alle proposte dei concorrenti. 2. In tutti i modi di scelta, pubblicistici o privatistici, del soggetto chiamato a contrarre con la P.A., il partecipante deve essere messo di fronte a una compiuta progettazione, unico documento che consente all'Amministrazione di valutare la congruità e la razionalità delle offerte e al privato aspirante di avere elementi sicuri e ineludibili su cui fondarle. 3. Nel caso di trattativa privata, alla libertà di forme ed all'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione appaltante devono imporsi, in compensazione, la più rigorosa definizione degli aspetti tecnici ed economici dell'opera si da evitare anche il solo dubbio che l'impresa affidataria possa essere indotta a profittare di carenze o lacune progettuali. 4. Il progetto esecutivo di un'opera pubblica ed il capitolato speciale di appalto devono contenere non solo le linee essenziali dell'opera, ma tutti gli elementi di definitività e di compiutezza. 5. In tema di cause giustificative della trattativa privata, l'urgenza non può ritenersi giustificabile allorché il ritardo sia imputabile all'Amministrazione.

4. Ved. C. Conti, Stato 15 luglio 1983 n. 1370.[R=WCO15L831370] 5. Ved. C. Conti, Stato 5 dicembre 1985 n. 1604[R=WCO5D851604] e 5 giugno 1986 n. 1663.[R=WCO5G861663]
R.D. 8 febbraio 1923 n. 422, art. 4 [R=RD42223,A=4]; R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 4 R; R.D.L. 28 agosto 1924 n. 1396, art. 2; R.D.L. 27 ottobre 1927 n. 2128

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