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Sent. C. Cass. pen. 30/11/1992, n. 1208

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1. Prevenzione infortuni - Macchinari - Protezione degli organi - Obbligo alternativo di installazione dispositivo di sicurezza - Tassatività.
1. In tema di infortuni sul lavoro, l'art. 68 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 stabilisce che in ogni caso ed in qualsiasi fase dell'uso di una macchina, il pericolo sorgente dagli organi lavoratori della stessa deve essere rimesso o con una barriera fisica inamovibile, che impedisca in modo assoluto il contatto, o con un meccanismo o un dispositivo che consenta di raggiungere lo stesso risultato; la norma non lascia alcun margine di discrezionalità, prescrivendo in modo rigoroso la protezione degli organi lavoratori, se questa non sia possibile, l'installazione di un dispositivo di sicurezza; l'inciso per quanto possibile che figura in detta norma, invero, si riferisce esclusivamente alla protezione degli organi lavoratori della macchina, ma non all'adozione del dispositivo di sicurezza, imposto sempre in modo tassativo.

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