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Sent. C. Cass. 28/05/1993, n. 5979

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1. Edilizia ed urbanistica - Parcheggio - Spazi riservati - Art. 18 L. n. 765/1967 - Godimento - Diritto dell'acquirente nonostante la riserva di proprietà dell'alienante - Riconoscimento giudiziale - Accordo sull'integrazione del corrispettivo - Non occorre - Accertamento separato - Ammissibilità
1. In tema di spazi riservati a parcheggio secondo quanto prescrive, per le nuove costruzioni, l'art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765, il riconoscimento in via giudiziaria del diritto dei proprietari acquirenti degli appartamenti dell'immobile di usufruire dell'area di parcheggio nonostante la riserva di proprietà a favore dell'alienante, originario proprietario dell'edificio, non presuppone né è condizionato al previo accordo sulla misura dell'integrazione del corrispettivo della vendita degli appartamenti, né all'accertamento giudiziale di tale integrazione, che può essere anche successivo ed indipendente dal predetto riconoscimento.

1. Ved Cass. 29 febbraio 1988 n. 2129[R=W29F882129] (Sugli spazi riservati a parcheggio ex art. 18 L. 1967 n. 765).
L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18 R

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