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Sent.C. Cass. 03/06/1993, n. 6177

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1. Ingegneri e architetti - Ricorsi al Consiglio nazionale - Termine relativo - Sospensione estiva - Applicabilità ex art. 1 L. 1969 n. 472
1. Il termine, previsto dall'art. 16 R.D. 23 ottobre 1925 n. 25371 per proporre ricorso contro le delibere dei Consigli dell'Ordine degli architetti al Consiglio nazionale, è soggetto alla sospensione nel periodo feriale disposta dalla L. 7 ottobre 1969 n. 742.

1. Ved. C. Cost. 29 luglio 1992 n. 380 [R=WCC29L92380](sulla incostituzionalità dell'art. 1 L. 1969 n. 742 nella parte in cui non dispone che la sospensione feriale dei termini si applica anche al termine stabilito per i ricorsi al Consiglio nazionale degli architetti). Ved. anche «Sospensione dei termini di 30 giorni per i ricorsi di architetti ed altri professionisti tecnici» in GIU 4/93, 2225. Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri, D.M. 1° ottobre 1948 [a questo Regolamento, appresso riportato, sono praticamente identici i corrispondenti Regolamenti sui ricorsi di architetti (D.M. 10 novembre 1948), geometri (D.M. 15 febbraio 1949), periti industriali (D.M. 1° ottobre 1948), periti agrari (D.M. 16 maggio 1949), dottori chimici (D.M. 1° ottobre 1949), dottori agronomi e dottori forestali (D.M. 16 maggio 1949)].
R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 16 R(questo art. 16 è superato da 2 DD.MM. del 1948 seguenti); L. 7 ottobre 1969 n. 742, art. 1, 1° c. [R=L74269]; DD.MM. 1° ottobre 1948 e 10 novembre 1948

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