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Sent.C. Cass. 26/04/1993, n. 4889

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Costruzione senza concessione - Azione risarcitoria del confinante - Presupposto - Violazione delle norme di edilizia ex art. 872 C. c. - Necessità
1. Il solo fatto che una costruzione sia sorta in mancanza della prescritta concessione, ove non sia avuta violazione delle norme cui sono riconnesse le conseguenze previste dall'art. 872 2° c., C.c., non può essere causa di danno risarcibile a favore del confinante, atteso che questo, anche se lamenti la lesione di un suo personale interesse a seguito della costruzione eseguita senza concessione, non è titolare di un diritto soggettivo, la cui lesione possa dar luogo al risarcimento del danno, a fronte delle norme che regolano, in ordine allo jus aedificandi, il potere della Pubblica amministrazione ispirato alla tutela dell'interesse generale all'ordinato sviluppo edilizio.

1. Ved. Cass. 9 maggio 1980 n. 3055, [R=W9MA803055] 15 novembre 1983 n. 6767[R=W15N836767] (Il terzo danneggiato dall'altrui costruzione eseguita senza concessione edilizia o in difformità alla stessa, non può agire contro l'amministrazione).
C. c. art. 872

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