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Sent. C. Cass. pen. 24/02/1993, n. 3439

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1. Prevenzione infortuni - Obblighi del datore di lavoro - Dipendenti cimitero comunale - Responsabilità del Sindaco - Limiti.
1. In base al combinato disposto degli artt. 1 e 4 D.P.R. 27 aprile 1955 n; 547 obbligati a provvedere alle misure antinfortunistiche a tutela dei lavoratori subordinati sono tutti coloro che dirigono o sovrintendono alle attività alle quali sono addetti i lavoratori medesimi, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle regioni, dalle Province e dai Comuni, in un Comune, specialmente se piccolo, al Sindaco compete dirigere, mentre all'assessore delegato spetta sovrintendere alle attività svolte dai lavoratori dipendenti nel cimitero comunale, sicché entrambi sono responsabili in concorso tra loro delle infrazioni alle disposizioni antinfortunistiche poste a tutela dei lavoratori subordinati; il Sindaco, quale destinatario ex lege dell'obbligo di prevenzione, può liberarsi dalla relativa responsabilità solo delegando specificamente all'assessore competente o ad altro sovrintendente il compito di osservare l'obbligo a lui incombente, fornendogli tutti i poteri amministrativi e finanziari all'uopo necessari e il potere discrezionale spettante al Sindaco e alla giunta comunale di destinare le risorse disponibili alla soddisfazione dei bisogni reputati prioritari viene meno davanti a obblighi penalmente sanzionati, sicché, a meno che non ricorra una specifica causa di non punibilità (come la forza maggiore per mancanza assoluta di risorse in bilancio), incorre in responsabilità il Sindaco, che per destinare le spese a fini che reputa prioritari trascura di predisporre le misure A' igiene e sicurezza che sono penalmente sanzionate.

Dalla redazione