Sent. C. Stato 22/12/1993, n. 1022 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 22/12/1993, n. 1022

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1. Edilizia ed urbanistica - Bellezze naturali - Vincolo paesistico - Contestualità al vincolo di temporanea inedificabilità ex L. 1985 n. 431 - Legittimità.
1. Nel sistema scaturente dalla L. 8 agosto 1985 n. 431, il vincolo assoluto e temporaneo di inedificabilità costituisce una misura cautelare strumentalmente preordinata a garantire in via internale un'adeguata protezione a beni riconosciuti e dichiarati di interesse paesistico, pertanto, il vincolo di tutela paesaggistica, ove non derivi già direttamente dalla legge ovvero da precedente atto amministrativo di inclusione negli elenchi di cui agli artt. 2 e 4 L. 29 giugno 1939 n. 1497, può essere legittimamente imposto anche con lo stesso provvedimento applicativo della misura cautelare, senza che da tale contestualità sia lecito inferire una presunta strumentalità del vincolo rispetto al provvedimento di salvaguardia, tale da comportare una identica scadenza temporale delle due statuizioni precettive.


[Protezione delle bellezze naturali L. 29 giugno 1939 n. 1497, artt. 2 e 4 R; Norme sulla tutela delle zone di interesse ambientale L. 8 agosto 1985 n. 431 R

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