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Sent. C. Cass. 08/07/1996, n. 6209

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Fondi contigui - Osservanza di distanze maggiori prescritte rispetto a quelle del Codice civile - Obbligo.
1. Strumenti urbanistici che prescrivono maggiori distanze nelle costruzioni, rispetto a quelle del Codice civile, in riferimento al confine tra proprietà contigue, costituiscono, ai sensi dell'art. 871 Cod. civ., fonti normative integrative e fanno sorgere nel privato il diritto a pretenderne l'osservanza dal vicino che voglia costruire.

1. Ved. Cass. 3 dicembre 1991 n. 12918.[R=W3D9112918]
Cod. civ. art. 871

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