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Sent.C. Cass. 01/09/1997, n. 8269

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1. Appalti - Infortuni sul lavoro - Occasione di lavoro - Estremi - Configurabilità del rischio specifico e inesistenza del rischio elettivo - Necessità.
1. Affinché si abbia infortunio sul lavoro indennizzabile ai sensi dell'art. 2 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, non è sufficiente che l'attività lavorativa abbia determinato in capo al lavoratore un rischio generico (al quale il lavoratore soggiace al pari di tutti i cittadini, indipendentemente dall'attività lavorativa svolta), ma occorre che lo abbia posto in una situazione di rischio specifico (derivante, cioè, dalle condizioni peculiari dell'attività lavorativa), ed occorre altresì che tale rischio non sia elettivo, ossia derivante da una scelta arbitraria del lavoratore il quale crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa. (Nella specie, la Corte suprema ha escluso la configurabilità di infortunio sul lavoro nell'ipotesi di lavoratore che aveva raggiunto il posto di lavoro non attraverso il percorso ordinario, ma attraverso un percorso diverso ed interdetto da una catena, nello scavalcare la quale era inciampato procurandosi lesioni).

1. Ved. nota 1 a Cass. 23 agosto 1997 n. 7918.R
T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 2

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