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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Puglia 13/10/2017, n. 19
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Regolam. R. Puglia 13/10/2017, n. 19
- Regolam. R. 24/10/2018, n. 15
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Art. 1 - (Finalità)1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale del 31 maggio 2001, n. 14 “Disposizioni in materia forestale&r |
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Art. 2 - (Istanze)1. Chiunque intenda procedere all’utilizzazione di fine turno, al taglio colturale principale o intercalare, fitosan |
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Art. 3 - (Domanda o richiesta di autorizzazione al taglio)1. Per piante isolate, filari di piante e gruppi di piante La domanda di taglio di piante di interesse forestale, isolate o in gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante forestali lungo muri di confine, deve indicare: a) Dati anagrafici del proprietario/conduttore del fondo rustico interessato dal taglio delle piante di interesse forestale; b) Comune, località, foglio/i e particella/e; c) numero totale delle pianti presenti, specie, età e diametro; d) numero, specie, età e diametro di ciascuna pianta oggetto di taglio. Alla domanda deve essere allegato: - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà alla titolarità del fondo rustico; - Certificato e planimetria catastali; - Documentazione fotografica panoramica del sito e delle piante soggette al taglio e aree circostanti. 2. Per formazioni boschive e a macchia mediterranea La richiesta di autorizzazione al taglio di boschi d’alto fusto, cedui composti, cedui matricinati, nonché delle formazioni a macchia mediterranea, invece, dovrà riportare le seguenti informazioni: |
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Art. 4 - (Tagli boschivi in aree protette)1. Gli interventi di tagli boschivi ricadenti in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e in Siti di Importanza Comunitaria |
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Art. 5 - (Tagli in boschi percorsi dal fuoco)1. Gli interventi di tagli boschivi ricadenti in aree percorse dal fuoco saranno oggetto di una particolare procedura di v |
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Art. 6 - (Registro dei tagli)1. La struttura regionale competente al rilascio delle autorizzazioni al taglio boschivo detiene e aggiorna il registro de |
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Art. 7 - (Identificazione delle piante)1. Le piante da tagliare di interesse forestale, isolate o in gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché costituenti filari di piante lungo muri di confine, sono identificate tramite anellatura con vernice di colore rosso e/o verde a m 1,30 dal suolo. |
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Art. 8 - (Martello Forestale regionale)1. Il Martello Forestale della Regione Puglia costituisce l’unico strumento di identificazione delle piante forestal |
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Art. 9 - (Assegnazione del martello forestale regionale per il taglio di piante nella fustaia di latifoglie e nei cedui composti)1. Il Dirigente responsabile al rilascio dell’autorizzazione al taglio incaricherà un funzionario regionale della custodia dei martelli forestali in dotazione e dell’ aggiornamento costante del registro dei tagli. 2. Il funzionario incaricato affiderà un martello for |
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Art. 10 - (Smarrimento o furto del martello forestale)1. In caso di smarrimento o furto del martelloforestale il consegnatario dovrà esporre denuncia presso le sedi dei Carabinieri o Polizia di Stato, nonché darne te |
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Art. 11 - (Estinzione del martello forestale)1. In caso di mancata riconsegna, furto o smarrimento del martello forestale, lo stesso sarà dichiarato fuori uso c |
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Art. 12 - (Piedilista di cavallettamento)1. Per i boschi di latifoglie governati a ceduo, ceduo composto e fustaia, il tecnico incaricato redige apposito piedilista di cavalle |
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Art. 13 - (Inizio dei lavori di taglio)1. L’autorizzazione al taglio boschivo è rilasciata dalla competente struttura regionale entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza e ha validità di 2 anni solari dalla data di notifica del provvedimento. |
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Art. 14 (Sanzioni)1. Per l’inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento regionale si applicano, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 21 maggio 2002, n. 7, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 1.500,00 euro a 3.000,00 euro per ettaro o frazione di esso per il taglio di piante nei popolamenti forestali di cui all’articolo 2 del regolamento; |
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Art. 15 - (Abrogazioni)1. Il regolamento regionale 18 gennaio 2002, n. 1 è abrogato. Il p |
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