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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Puglia 30/06/2009, n. 10
Regolam. R. Puglia 30/06/2009, n. 10
Regolam. R. Puglia 30/06/2009, n. 10
- Reg. R. 27/11/2009, n. 29
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Finalità)Il presente regolamento, redatto ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale del 31 maggio 2001, n. 14 “Disposizioni in materia forestale”, prescrive |
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Art. 2 - (Istanze)Chiunque intenda procedere all’utilizzazione di fine turno, al taglio colturale principale o intercalare, fitosanitario e di |
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Art. 3 - (Domanda o richiesta di autorizzazione al taglio)Per piante isolate, filari di piante e gruppi di piante La domanda di taglio di piante di interesse forestale, isolate o in gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante forestali lungo muri di confine, deve indicare: a) Dati anagrafici del proprietario/conduttore del fondo rustico interessato dal taglio delle piante di interesse forestale; b) Comune, località, foglio/i e particella/e. c) Età media delle piante oggetto di taglio. Alla domanda deve essere allegato: - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà alla titolarità del fondo rustico; - Certificato e planimetria catastali; - Documentazione fotografica panoramica del sito e delle piante soggette al taglio e aree circostanti. Per formazioni boschive e a macchia mediterranea La richiesta di autorizzazione al taglio di boschi d’alto fusto, cedui composti, cedui matricinati, nonché delle formazioni a macchia mediterranea, invece, dovrà riportare le seguenti informazioni: |
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Art. 4 - (Tagli boschivi in aree protette)Gli interventi di tagli boschivi ricadenti in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e in Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) necessitano del preventivo parere di valutazione d’incidenza |
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Art. 5 - (Tagli in boschi percorsi dal fuoco)Gli interventi di tagli boschivi ricadenti in aree percorse dal fuoco saranno oggetto di una particolare procedura di veri |
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Art. 6 - (Registro dei tagli)È istituito presso ogni sezione provinciale del Servizio Foreste competente per territorio il registro dei tagli. I |
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Art. 7 - (Identificazione delle piante)Le piante da tagliare di interesse forestale, isolate o in gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché costituenti filari di piante lungo muri di confine, sono identificate tramite anellatura con vernice di colore rosso e/o verde a m 1, |
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Art. 8 - (Martello Forestale regionale)Il Martello Forestale della Regione Puglia costituisce l’unico strumento di identificazione delle piante forestali n |
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Art. 9 - (Assegnazione del martello forestale regionale per il taglio di piante nella fustaia di latifoglie e nei cedui composti)Il Dirigente dell’Ufficio Coordinamento Servizi forestali incaricherà un funzionario regionale della custodia dei martelli forestali in dotazione e dell’ aggiornamento costante del registro dei tagli. Il funzionario incaricato affiderà un martello forestale ad ogni tecnico, dottore forest |
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Art. 10 - (Smarrimento o furto del martello forestale)In caso di smarrimento o furto del martello forestale il consegnatario dovrà esporre denuncia presso le sedi dei Carabinieri o Polizia di Stato o Corpo For |
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Art. 11 - (Estinzione del martello forestale)In caso di mancata riconsegna, furto o smarrimento del martello forestale, lo stesso sarà dichiarato fuori uso con |
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Art. 12 - (Piedilista di cavallettamento)Per i boschi governati a ceduo, ceduo composto e fustaia dovrà essere redatto, da parte del tecnico incaricato, un |
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Art. 13 - (Inizio dei lavori di taglio)L’autorizzazione al taglio boschivo, da rilasciare entro novanta giorni dalla data dell’istanza, a firma di un dottore forestale o dottore agronomo abilitato del Servizio Foreste, ha validità 365 giorni a partire dalla data di notifica del provvedimento autorizzatorio. Il proprietario/condutt |
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Art. 14 - (Sanzioni)1. Per l’inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento regionale si applicano, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 21 maggio 2002, n. 7, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 1.500,00 euro a 3.000,00 euro per ettaro o frazione di esso per il taglio di piante nei popolamenti forestali di cui all’articolo 2 del regolamento; b) da 70,00 euro a 210,00 euro per il taglio di ciascuna pia |
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Art. 15 - (Abrogazioni)Il regolamento regionale 18 gennaio 2002, n 1 è abrogato. Il presente |
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