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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.P.G.R. Toscana 25/02/2010, n. 18/R
D.P.G.R. Toscana 25/02/2010, n. 18/R
D.P.G.R. Toscana 25/02/2010, n. 18/R
- D.P.G.R. 20/12/2017, n. 76/R
- L.R. 20/07/2018, n. 37
- Deliberaz. G.R. 07/01/2019, n. 14
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PreamboloVisto l’articolo 44 dello Statuto della Regione Toscana; Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), ed in particolare l’articolo 14; Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 4 giugno 2009; Visto il parere della Direzione Generale della Presidenza; Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1233 del 21 dicembre 2009; Visto il parere della Commissione consiliare “Territorio e Ambiente” espresso ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana, nella seduta del 28 gennaio 2010; Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell’articolo 66, comma 3 dello Statuto nella seduta del 29 gennaio 2010; Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 202 del 23 febbraio 2010. Considerato quanto segue: |
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Capo I - Oggetto e definizioni |
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Art. 2 - Definizioni (articolo 14, comma 3, lettera a) l.r. 64/2009)1. Ai fini del presente regolamento si definiscono: a) Altezza dello sbarramento: dislivello tra quota del piano di coronamento e quota del punto più depresso dei paramenti; b) quota di massimo invaso: quota massima a cui può giungere il livello |
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Capo II - Classificazione degli impianti e valutazione del rischio |
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Art. 3 - Classificazione degli impianti (articolo 14, comma 3, lettera b) l.r. 64/2009)1. Le opere di cui all’articolo 1 della l.r. 64/2009 sono suddivise nelle seguenti classi in base all’altezza dell’opera di ritenuta ed al volume d’invaso: |
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Art. 4 - Stati di rischio indotto (articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009)1. Il rischio indotto, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera g), è valutato considerando il grado ed il tipo di antropizzazione e le caratteristiche strutturali e manutentive degli sbarramenti. In base a tali valutazioni sono individuati gli stati di rischio indotto descritti ai commi 2 e 3. 2. Per i nuovi sbarramenti, non ancora realizzati, soggetti ad autorizzazione alla costruzione ai sensi degli articoli 3 e 4 della l.r. 64/2009, sono individuati i seguenti stati di rischio indotto: a) basso, quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite trascurabili sia sotto l’aspetto ambientale che economico; la perdita di vite umane è improbabile; b) moderato, quando, a seguito del collasso dello sbarramento, ne |
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Art. 5 - Scelta dell’area per valutazioni di rischio (articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009)1. L’area significativa indagata a valle per le valutazioni di rischio di cui all’articolo 4 in direzioni idraulicamente non trascurabili è valutata per una distanza L pari a: |
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Capo III - Norme generali per la progettazione, autorizzazione, costruzione, esercizio e vigilanza |
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Art. 7 - Contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009)1. La domanda di autorizzazione alla costruzione di nuove opere è presentata alla struttura regionale territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 64/2009; 2. Alla domanda di autorizzazione è allegato il progetto preliminare dell’opera, a firma di professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali. Nell’ambito del progetto preliminare, oltre ai contenuti previsti all’articolo 9, sono indicati i seguenti elementi: a) caratteristiche so |
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Art. 7 bis - Criteri per l'applicazione di deroghe alle disposizioni della l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 5 ter della l.r. 64/20091. Fatti salvi gli adempimenti previsti all'articolo 1, comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r. 64/2009, la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, der |
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Art. 8 - Contenuti della domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti, autorizzati e collaudati (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009)1. La domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti è presentata “alla struttura regionale territorialmente competente”N8 territorialmente competente ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 64/2009 e dell’articolo 14, comma 1, lettera f, della l.r. 91/1998. 2. Tra gli interventi di modifica oggetto di autorizzazione, sono compresi quelli effettuati per l’adeguamento funzionale degli impianti esistenti nonché quelli effettuati per l’adeguamento strutturale dei medesimi che esulano dalle operazioni di manutenzione previste nel foglio di condizioni di cui all’articolo 11, comma 4. 3. Nella domanda sono indicati i seguenti elementi: a) caratteristiche sommarie dell’impianto, con indicazione in particolare: |
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Art. 9 - Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo 14, commi 2, lettera b)1. Il progetto preliminare è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali. 2. Il progetto preliminare ha ad oggetto l’intero impianto, comprese le opere di captazione quali canali o condotte, qualora siano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso all’opera di ritenuta. 3. In caso di impianto già esistente, il progetto di modifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativi all’intero impianto ritenuti significativi ai fini dell’intervento da realizzare. |
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Art. 10 - Progetto definitivo (articolo 3 comma 3, articolo 4 e articolo 14, comma 2, lettera b) l.r. 64/2009)1. Il progetto definitivo è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali. 2. Il progetto definitivo ha ad oggetto l’intero impianto, comprese le opere di captazione quali canali o condotte, qualora siano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso all’opera di ritenuta. 3. In caso di impianto già esistente, il progetto di modifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativi all’intero impianto ritenuti significativi ai fini dell’intervento da realizzare. 4. Gli elaborati progettuali, redatti ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 riportano tutte le informazioni e relazioni specialistiche circostanziate al livello di progettazione definitiva ed in particolare indicano: a) le eventuali varianti previste rispetto al progetto preliminare; b) il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del progetto preliminare; c) le campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, anche al fine di minimizzare l’impatto ambientale dell’opera, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità; |
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Art. 11 - Fogli di condizioni (articolo 4 comma 1, e articolo 14 comma 2 lettera c) l.r. 64/2009)1. I fogli di condizioni di cui all’articolo 4, comma 1 della l.r. 64/2009 disciplinano le fasi della costruzione dell’impianto nonché l’esercizio e la manutenzione dello stesso. 2. I fogli di condizioni sono predisposti e approvati “dalla struttura regionale competente”N8 nel rispetto dei contenuti minimi previsti ai commi 3 e 4 nonché sulla base degli schemi di riferimento di cui agli allegati B e C al presente regolamento e sono sottoscritti per accettazione dal richiedente. 3. Il foglio di condizioni per la costruzione contiene almeno i seguenti elementi: a) caratteristiche tecniche e geometriche dell’opera di ritenuta e dell’impianto; b) modalità di costruzione dell’opera di ritenuta; c) caratteristiche dei materiali impiegati e relative prove di controllo; |
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Art. 12 - Controlli e poteri di prescrizione in fase di esecuzione dei lavori (articolo 5, comma 4, e articolo 14, comma 2, lettera d) l.r. 64/2009)1. “La struttura regionale competente”N8 ha facol |
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Art. 13 - Collaudo (articolo 6 e articolo 14, comma 2, lettera d) l.r. 64/2009)1. Il collaudo in corso d’opera è effettuato, per le opere pubbliche, nei casi di cui all’articolo 215 del d.p.r. n. 207 del 5/10/2010. Nel caso di opere private, la struttura regionale competente stabilisce, al momento del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione, quali di esse assoggettare a collaudo in corso d’opera.N12 |
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Art. 14 - Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7 comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e) l.r.64/2009)1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3 della l.r. 64/2009, il titolare dell’autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l’esercizio dell’impianto è tenuto a presentare “alla struttura regionale competente”N8 rapporti scritti attestanti la funzionalità dell’impianto ed il perfetto stato di manutenzione ed efficienza di tutte le opere ad esso relative. Tali rapporti sono redatti da professionista avente i requisiti per la nomina a collaudatore, ai sensi dell’ |
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Art. 15 - Controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio (articolo 8 comma 1 e articolo 14, comma 2 lettera f) l.r. 64/2009)1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della l.r. 64/2009, la struttura regionale competente effettua periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio per gli impianti ri |
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Capo IV - Norme generali per la disciplina degli impianti in atto |
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Art. 16 - Denuncia di esistenza (articolo 11 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009)1. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 dicembre 2017, n. 76/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”)” il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui all’articolo 1 della l.r. 64/2009, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, inoltra alla struttura regionale competente apposita denuncia di esistenza di tale impianto. |
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Art. 16 bis - Valutazione delle denunce di esistenza (articolo 11 bis e articolo 11 ter, comma 1 l.r. 64/2009)1. Per la tipologia di impianti che ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2 della l.r. 64/2009, risultano, sulla base della valutazione degli elementi di cui all'articolo 16, regolarmente autorizzati, collaudati, se previsto dalla normativa vigente all'epoca della realizzazione delle opere, e in uno stato di manutenzione soddisfacente, la struttura regionale competente dichiara, la regolarità dell’impianto e provvede alla classificazione del rischio rilasciando il nulla osta al |
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Art. 17 - Regolarizzazione degli impianti (articolo 11 ter, commi 2, 3 e 4, articolo 11 quater e articolo 14, commi 2, lettera g bis), g) quater e 3bis l.r. 64/2009)1. Per gli impianti da regolarizzare di cui all’art. 11 bis, comma 3, lettera a) della l.r. 64/2009, il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell' articolo 16 bis comma 3, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali: a) relazione tecnica, contenente la proposta della classe di rischio da attribuire all'impianto ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3 e 4; b) il progetto definitivo delle eventuali interventi di adeguamento delle opere, con elaborati redatti in scala opportuna contenente: 1. l’individuazione e la descrizione delle eventuali opere difformi rispetto al progetto originariamente approvato; 2. il ri |
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Art. 18 - Autorizzazione in sanatoria (articolo 11 ter, commi 2, 3 e 4, articolo 11 quater e articolo 14, commi 2, lettera g bis), g) quater) e 3 bis l.r. 64/2009)1. Per gli impianti da autorizzare in sanatoria all’art. 11 bis comma 3 lettera a) della l.r. 64/2009, il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell' articolo 16 bis comma 3, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali: a) relazione contenente la proposta della classe di rischio da attribuire al medesimo ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4); b) il progetto definitivo di cui all’articolo 10 corredato da aggiornata documentazione fotografica dell’impianto. |
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Art. 18 bis - Esercizio di impianti in violazione delle disposizioni del Capo III della l.r. 64/2009 e del presente Capo (articolo 11 quater comma 7, articolo 11 quinquies comma 2, articolo 13, comma 12 della l.r. 64/2009)1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni |
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Art. 19 - Chiusura dell’esercizio dell’impianto. Cessazione ed abbandono dell’invaso. Demolizioni. (articolo 8, articolo 9, articolo 10, articolo 11quater commi 6 e 7 e articolo 14 comma 3 lettera e) l.r. 64/2009)1. Il soggetto che a qualunque titolo ha la gestione delle opere di ritenuta, oppure il proprietario del fondo sul quale esse sorgono, è tenuto a comunicare “alla struttura regionale competente”N8 la temporanea o definitiva chiusura dell’esercizio dell’invaso con le modalità e i tempi previsti nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 11. “La struttura regionale competente”N8 può, in ogni momento prescrivere, a cura e spese dell’interessato, ulteriori adempimenti necessari alla messa in sicurezza dell’impianto. 2. Il soggetto di cui al comma 1, se intende procedere, per qualunque causa, alla cessazione definitiva dell’utilizzo delle opere di ritenuta e all’abbandono dell’invaso, entro sei mesi dalla chiusura dell’impianto presenta “alla struttura regionale competente”N8 apposita richiesta di autorizzazione ai lavori di ripristino dei luoghi o almeno di messa in sicurezza dell’impianto. 3. La domanda di autorizzazione di cui al comma 2 contiene almeno i seguenti dati: a) caratteristiche tecniche dell’impianto esistente, con indicazione: |
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Capo V - Disposizioni relative alla comunicazione di dati, all’inoltro di domande, attestazioni e documentazione e alla trasmissione di atti |
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Art. 20 - Disposizioni per l’implementazione, aggiornamento e gestione del catasto regionale degli invasi. (articolo 2, comma 2bis, articolo 2 bis e articolo 14 comma 3, lettera g) l.r. 64/2009)1. La struttura regionale competente, implementa ed aggiorna, con cadenza almeno annuale, il catasto regionale degli invasi con i dati, di cui all’art. 2 bis, comma 3, della l.r. 64/2009, relativi agli invasi da realizzare, in costruzione o esistenti sul territorio regionale. 2. I dati di c |
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Art. 21 - Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti (articolo 14, commi 3 e 4). Modifiche all’articolo 21 del d.p.g.r. 18/R/20101. Tutte le domande, le attestazioni e le documentazioni previste dal presente regolamento possono essere inoltrate dagli interes |
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Capo VI - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 23 - Contenuti essenziali del progetto di gestione dell’invaso per gli sbarramenti non soggetti al d.p.r. 1363/1959 (articolo 14, comma 3, lettera h) l.r. 64/2009)1. Fino all’approvazione delle disposizioni tecniche di cui |
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Art. 23 ter - Disposizioni particolari per i bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio. Termini dei procedimenti (articoli 1, comma 5 ter e 14, comma 1, l.r. 64/2009) |
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Art. 23 quater - Disposizione transitoria per I procedimenti in corso |
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Allegato A - Classificazione del rischio |
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Modulo 9 - Sbarramenti di ritenuta e relativi bacini d’accumulo |
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27/12/2024
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