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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Liguria 08/11/2007, n. 6
Regolam. R. Liguria 08/11/2007, n. 6
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Regolam. R. Liguria 08/11/2007, n. 6
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[Premessa]Il presente regolamento &egra |
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 2 - (Oggetto e campo di applicazione)1. Il presente regolamento si applica alle fattispecie di cui all’articolo 28 della l.r. 22/2007 e disciplina: a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia; |
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Art. 3 - (Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del d.lgs |
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Art. 4 - (Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)1. I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici interessano i seguenti ambiti: a) le caratteristiche e le prestazioni termiche dell’involucro edilizio; |
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Titolo II - Criteri e procedure per la certificazione energetica |
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Art. 5 - (Raccolta dati ed informazioni)1. I dati e le informazioni che consentono di effettuare il calcolo del fabbisogno energetico degli edifici, in conformità ai principi di cui alla vigente UNI EN 832 - Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento - Edifici residenziali ed alla raccomandazione CTI R03/3 “Prestazioni energetiche degli edifici. Climatizzazione invernale e preparazione acqua calda per usi igienico- sanitari” sviluppata dal Sottocomitato 1- Trasmissione del calore e fluidodimanica-e dal Sottocomitato 6-Riscaldamento e ventilazione- del Comitato Termotecnico Italiano”, rientrano nelle seguenti macro categorie: |
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Art. 6 - (Criteri per la metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici)1. Il presente regolamento disciplina la metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali. In particolare: a) il software utilizzato deve garantire il rispetto delle normativa UNI EN 832 e successive modificazioni ed integrazioni; |
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Art. 7 - (Il procedimento di calcolo del rendimento energetico degli edifici)1. Il procedimento di calcolo si articola nelle seguenti fasi che si realizzano con riferimento alle grandezze e al metodo di calcolo individuato all’allegato H): a) Definizione dei confini dello spazio riscaldato e, se necessario, delle differenti zone e spazi non riscaldati: - in tale fase si identifica in maniera univoca il volume riscaldato e se ne precisano i limiti rispetto alle zone non riscaldate (ambiente esterno, ma anche ambienti interni quali vani scala, magazzini, seminterrati..); |
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Art. 8 - (Metodologia di classificazione degli edifici)1. La classificazione energetica degli edifici riportata nel certificato energetico deve essere effet |
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Art. 9 - (Classificazione del fabbisogno di energia primaria)1. Il sistema di certificazione regionale, relativo al fabbisogno di energia primaria, è definito sulla base dei limiti del corrispondente indice di prestazione energetica EPLi di cui all’allegato C del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni e, quindi, parametrato al rapporto di forma dell’edificio ed ai gradi giorni della località dove lo stesso è ubicato. 2. La prestazione energetica del sistema edificio-impianto, rappresentata dal relativo indice per la climatizzazione invernale (EPi), in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell’edificio per anno (kWh/m² anno), viene messa a confronto con la scala di valori costituenti le classi energetiche. |
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Tabella 1 - Classificazione del fabbisogno di energia primaria |
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Art. 10 - (Classificazione delle dispersioni dell’involucro edilizio)1. L’indice di prestazione relativo alle dispersioni dell’involucro edilizio, espresso in chilowattora per metro qua |
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Tabella 2 - Classificazione delle dispersioni |
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Art. 11 - (Classificazione degli impianti)1. La classificazione del rendimento globale degli impianti per la climatizzazione invernale e per la |
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Tabella 3 - Classificazione del rendimento globale |
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Art. 12 - (Il certificato energetico degli edifici e gli aspetti energetici correlati)1. Il certificato energetico contiene le informazioni tecniche relative al sistema edificio-impianto nella maniera più completa possibile e permette all’utente di comprendere le informazioni essenziali relative alla qualità energetica dell’edificio. 2. Il certi |
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Art. 13 - (Descrizione del Frontespizio)1. La parte superiore del documento contiene le seguenti informazioni: a) numero identificativo del certificato; b) data di rilascio e di scadenza del certificato; c) informazioni generali relative all’edificio: - ubicazione; - zona climatica; - proprietario; |
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Art. 14 - (Descrizione del retro del certificato)1. Nei campi 3 e 4 del retro del certificato sono considerati gli aspetti parziali relativi al comportamento energetico del sistema edificio-impianto. In particolare sono classificati: - il comportamento dell’involucro edilizio (campo 3); - il rendimento globale degli impianti relativi alla climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria (campo 4). 2. La classificazione dell’involucro edilizio: l’indi |
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Art. 15 - (Procedure per il rilascio della certificazione energetica)1. La procedura per il rilascio o l’aggiornamento dell’attestato di certificazione energetica si articola nelle seguenti fasi: |
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Titolo III - Ispezioni e verifiche del processo di certificazione |
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Art. 16 - (Ispezioni)1. Le ispezioni devono essere eseguite in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e regionale di settore e nella percentuale del 5% annuo delle certificazioni effettuate. 2. Le ispezioni condotte dall’Agenzia Regionale per la Pro |
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Art. 17 - (Verifiche del processo di certificazione)1. Le verifiche di idoneità sono eseguite in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e regionale di settore e nella percentuale del 5% annuo delle certificazioni effettuate; |
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Allegatiomissis |
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