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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 27/07/2007, n. 15
L. R. Emilia Romagna 27/07/2007, n. 15
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 01/08/2019, n. 17
- L.R. 20/12/2018, n. 21
- L.R. 18/06/2015, n. 6
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Capo I - Principi generali |
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Art. 1 - Finalità1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere allo sviluppo e alla qualità sociale della comunità regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, dello Statuto, degli articoli 3 e 34 della Costituzione e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e s |
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Art. 2 - Destinatari degli interventi1. Hanno diritto di usufruire dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge indipendentemente dallo Stato o Regione di provenienza: a) studenti iscritti alle Universit&ag |
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Art. 3 - Tipologie d'intervento1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 mediante: |
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Art. 4 - Programmazione regionale1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano regionale degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge. 2. Il piano, di norma triennale, indica gli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria, nonché le azioni e gli strumenti necessari. 3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e Relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università, promuove la stipula di accordi e intese con le Università per la creazione della |
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Art. 5 - Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria1. È istituita la Conferenza regionale dei Comuni aventi sede universitaria, con funzioni consultive, di confronto e collaborazione istituzionale nelle materie di cui alla presente legge. 2. La Conferenza esprime parere in ordine al piano, nonché agli accordi |
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Art. 6 - Consulta regionale degli studenti1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, con particolare riguardo alla verifica sull'impatto delle innovazioni introdotte, è istituita la Consulta regionale degli studenti, composta dagli studenti designati, fra i propri componenti, dai Consigli studenteschi delle Università e dagli equivalenti organi di rappresentanza studentesca degli altri Istituti di grado universitario. 2. La Consulta è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da ventuno membri: sette dell'Universi |
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Art. 7 - Partecipazione agli organi consultivi1. La partecipazione agli organi consultivi previsti dalla presente legge è senza oneri per la |
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Capo II - Misure di accompagnamento |
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Art. 8 - Art. 13 - Omissis |
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Capo IV - I servizi per l'accoglienza |
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Art. 14 - Servizio abitativo1. Il servizio abitativo è finalizzato a garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dell'Università e degli altri Istituti di cui all'articolo 2 e a favorire la mobilità e lo scambio internazionale. |
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Art. 15 - Edilizia universitaria1. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 4, la Regione, nel rispetto dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)&ra |
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Art. 16 - Servizio di ristorazione1. Il servizio di ristorazione è organizzato in modo da garantire la diffusione dell'offerta e |
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Capo V - Controlli, sanzioni, recupero crediti |
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Art. 17 - Art. 18 - Omissis |
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Capo VI - L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori |
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Art. 19 - L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori1. È istituita l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. 2. L'Azienda provvede a: a) definire annualmente, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, i requisiti per l'accesso ai servizi e agli interventi e il sistema tariffario riferito ai diversi servizi e approvare i relativi bandi di concorso; |
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Art. 20 - Organi dell'Azienda1. Sono organi dell'Azienda: a) il Direttore b) il comitato |
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Art. 20 bis - Il comitato1. È istituito presso l'Azienda un comitato, con funzioni consultive e di confronto nelle materie di cui alla presente legge. In particolare il comitato esprime parer |
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Art. 20 ter - Il Direttore1. Il Direttore è nominato, sentita la Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2004, con delibera della Giunta regionale fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private. 2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. 3. Il compenso del Direttore è definito dalla Giunta regionale ass |
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Art. 22 - Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti: a) statuto; |
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Art. 23 - Personale1. L'Azienda dispone di personale proprio. |
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Art. 24 - Patrimonio1. L'Azienda dispone di un proprio patrimonio formato da diritti, beni mobili e immobili. 2. Il |
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Art. 25 - Mezzi finanziari1. L'Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari: a) finanziamento annuo della Regione; b) finanziamenti derivanti dal gettito della tassa r |
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Art. 26 - Bilancio1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. |
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Art. 27 - Gestione economica1. I risultati di gestione sono rilevati mediante l'adozione del rendiconto annuale, costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio. |
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Capo VII - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 28 - Clausola valutativa1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire l'accesso agli studi universitari e a percorsi di alta formazione. 2. A tal fine, con cadenza triennale N13, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione |
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Art. 29 - Disposizioni transitorie1. L'Azienda è costituita a far data dal 1 ottobre 2007. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2007, nomina gli organi dell'Azienda. 2. L'Azienda, entro il 31 ottobre 2007, adotta lo statuto e il regolamento di contabilità e dei contratti e nomina il direttore. L'Azienda, fino al 31 dicembre 2007, per l'espletamento dei propri compiti utilizza, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture e il personale delle aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma di cui alla legge regionale 24 dicembre 1 |
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Art. 30 - Art. 32 - Omissis |
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