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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam.R. Lombardia 24/02/2006, n. 1
Regolam.R. Lombardia 24/02/2006, n. 1
Regolam.R. Lombardia 24/02/2006, n. 1
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CAPO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità e definizioni)1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 R ”Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali” definisce: |
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Art. 3 - (Criteri di ammissione delle rappresentanze delle associazioni professionali)1. Sono ammesse alla Consulta le associazioni professionali che ne facciano richiesta ed in possesso dei seguenti requisiti: a) avere strutture organizzative e funzionali in almeno tre province della regione ed un numero di iscritti a livello nazionale non inferiore allo 0,02 per mille della popolazione regionale; b) ovvero strutture organizzative e funzionali in almeno cinque province della regione e iscritti a livello nazionale in numero non inferiore allo 0,02 per mille delle rispettive popolazioni provinciali; |
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Art. 4 - (Domanda di ammissione)1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei componenti la Consulta, gli ordini e i collegi delle professioni ordinistiche presentano, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la richiesta di ammissione alla Consulta sottoscritta dal legale rappresentante unitamente alla documentazione relativa alla composizione degli organi e alla sede, nonché copia dello statuto e del regolamento. 2. Le associazioni professionali presentano alla D.G. apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante corredata da: |
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CAPO II - ORGANIZZAZIONE |
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CAPO III - PROCEDURE ED ENTRATA IN VIGORE |
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Art. 10 - (Funzionamento della Consulta)1. La Consulta è nominata entro sei mesi dall’inizio di ogni legislatura, resta in carica fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati. 3. Le sedute della Consulta sono ordinarie o straordinarie. La Consulta, di regola, è convocata dal presidente in assemblea ordinaria una volta ogni quattro mesi mediante avviso scritto, telegramma, fax o posta elettronica da trasmettere almeno dieci giorni prima della data di convocazione. |
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