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Regolam.R. Lombardia 24/02/2006, n. 1

Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali, di cui alla L.R. 14 aprile 2004, n. 7.
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[Premessa]



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CAPO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 R ”Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali” definisce:

a) le modalità di funzionamento, organizzazione ed attivazione della Consulta

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Art. 2 - (Criteri di ammissione degli ordini e dei collegi)

1. Sono ammessi alla Consulta gli ordini e i collegi delle professioni ordini

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Art. 3 - (Criteri di ammissione delle rappresentanze delle associazioni professionali)

1. Sono ammesse alla Consulta le associazioni professionali che ne facciano richiesta ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere strutture organizzative e funzionali in almeno tre province della regione ed un numero di iscritti a livello nazionale non inferiore allo 0,02 per mille della popolazione regionale;

b) ovvero strutture organizzative e funzionali in almeno cinque province della regione e iscritti a livello nazionale in numero non inferiore allo 0,02 per mille delle rispettive popolazioni provinciali;

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Art. 4 - (Domanda di ammissione)

1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei componenti la Consulta, gli ordini e i collegi delle professioni ordinistiche presentano, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la richiesta di ammissione alla Consulta sottoscritta dal legale rappresentante unitamente alla documentazione relativa alla composizione degli organi e alla sede, nonché copia dello statuto e del regolamento.

2. Le associazioni professionali presentano alla D.G. apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante corredata da:

a) copia dello statuto e dell’atto costitutivo, nonché indicazione della sede sociale;

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Art. 5 - (Elenco degli ordini, collegi e associazioni professionali componenti la Consulta)

1. L’elenco degli ordini, collegi e associazioni professionali componen

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Art. 6 - (Aggiornamento dell’elenco degli ordini, collegi e associazioni professionali componenti la Consulta)

1. Ogni modifica riguardante lo statuto ed il regolamento, nonché la composizione degli organi e della sede deve essere comunicata da ciascun ord

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Art. 7 - (Cancellazione di ordini, collegi o associazioni professionali dall’elenco dei componenti la Consulta)

1. La perdita di uno o più requisiti di cui all’articolo 3 per l

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CAPO II - ORGANIZZAZIONE
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Art. 8 - (Composizione della Consulta)

1. In attuazione dell’ articolo 4 della l.r. 7/2004 , la Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La Consulta , nel pi

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Art. 9 - (Presidenza)

1. L’assessore competente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca e presiede la Consulta.

2. La Consulta elegge al suo interno un ufficio di presidenza composto, oltre che dal presidente, da tre vice presidenti scelti uno tra i rappresentanti delle profes

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CAPO III - PROCEDURE ED ENTRATA IN VIGORE
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Art. 10 - (Funzionamento della Consulta)

1. La Consulta è nominata entro sei mesi dall’inizio di ogni legislatura, resta in carica fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

2. La Consulta , di regola, si riunisce presso le strutture della Giunta regionale.

3. Le sedute della Consulta sono ordinarie o straordinarie. La Consulta, di regola, è convocata dal presidente in assemblea ordinaria una volta ogni quattro mesi mediante avviso scritto, telegramma, fax o posta elettronica da trasmettere almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

4. La Consulta è inoltre convocata, con le forme e nei termini di cui al comma 3, in via straordinaria in tutti i casi in cui il presidente ne ravvisi l’opportunità o l’urgenza, ovvero qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei componenti.

5. I lavori hanno inizio non appena raggiunto il numero legale previsto per le sedute ordinarie e straordinarie di cui al comma 9.

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Art. 11 - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di

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