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Sent. C. Giustizia UE 27/10/2016, n. C-290/15

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Rinvio pregiudiziale - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Articolo 2, lettera a), e articolo 3, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «piani e programmi» - Presupposti per l’installazione degli impianti eolici, fissati con decreto regolamentare - Disposizioni riguardanti in particolare misure di sicurezza, di controllo, di ripristino e di salvaguardia, nonché norme relative al livello acustico, definite in considerazione della destinazione delle zone.

L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che un decreto regolamentare, come quello oggetto del procedimento principale, contenente varie disposizioni relative all’installazione di impianti eolici, che devono essere osservate nell’ambito del rilascio di autorizzazioni amministrative relative all’installazione e alla gestione di tali impianti, rientra nella nozione di «piani e programmi», ai sensi della direttiva medesima.

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