Sent. C. Giustizia UE 27/10/2016, n. C-290/15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP15140

Sent. C. Giustizia UE 27/10/2016, n. C-290/15

3362020 3362020
Rinvio pregiudiziale - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Articolo 2, lettera a), e articolo 3, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «piani e programmi» - Presupposti per l’installazione degli impianti eolici, fissati con decreto regolamentare - Disposizioni riguardanti in particolare misure di sicurezza, di controllo, di ripristino e di salvaguardia, nonché norme relative al livello acustico, definite in considerazione della destinazione delle zone.

L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che un decreto regolamentare, come quello oggetto del procedimento principale, contenente varie disposizioni relative all’installazione di impianti eolici, che devono essere osservate nell’ambito del rilascio di autorizzazioni amministrative relative all’installazione e alla gestione di tali impianti, rientra nella nozione di «piani e programmi», ai sensi della direttiva medesima.

Dalla redazione