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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 08/06/2005, n. 168
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 08/06/2005, n. 168
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Finalità)1. Il presente Regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale del 22 aprile |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per Ufficio competente il Servizio professioni e inte |
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Art. 3 - (Beneficiari e requisiti)1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento i soggetti di seguito indicati: |
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Art. 4 - (Presentazione dei Progetti regionali annuali di aggiornamento)““Dal 1° gennaio al 30 giugno” N5 di ogni anno gli ordini ed i collegi territorialmente articolati nella regione, di concerto tra di loro, le associazioni professionali di professioni ordinistiche, con sedi decentrate a livello regionale, pure di concerto tra di loro, e le associazioni dei prestatori di attività pr |
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Art. 5 - (Iniziative finanziabili e spese ammissibili)1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative, contenute nel Progetto, che si sostanziano in attività finalizzate all'aggiornamento professionale dei prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche, esercitate in forma individuale, associata o societaria. 2. Tali iniziative consistono in corsi, seminari, incontri, congressi, a livello regionale, strettamente connessi all'attività esercitata de |
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Art. 6 - (Computo dei termini)1. Al fine del computo di ogni termine previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disp |
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"Art. 7 - (Regime d'aiuto)N7 1. I contributi concessi hanno |
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Art. 8 - (Domanda)1. I rappresentanti dei soggetti indicati all'articolo 3 presentano, anche contestualmente al Progetto, domanda di contributo, riferita ad ogni singola iniziativa specificata nel Progetto medesimo, all'Ufficio competente, su apposito modello, nel rispetto della normativa fiscale vigente. N1 “1 bis. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al “30 giugno” |
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Art. 9 - (Concessione)1. L'Ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la corrispondenza tra le iniziative contemplate nel Progetto e la relativa domanda, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento. 2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda. 3. Ne |
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Art. 10 - (Ammontare del contributo)1. L'ammontare del contributo è pari al 50% delle spese ammissibili e comunque non superiore a 5.000,00 euro per ogni si |
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Art. 11 - (Erogazione)1. Il beneficiario è tenuto ad ultimare i singoli interventi per i quali il contributo è stato concesso entro “il 28 febbraio dell’anno successivo a quello della concessione”.N4 2. Su motivata preventiva richiesta del beneficiario il termine di cui al comma 1 è prorogato di un mese. 3. Ai fini dell'erogazione del contributo il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro un mese dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la seguente documentazione: |
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Art. 12 - (Documentazione)1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente Regolamento, fa fede la data di arrivo n |
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Art. 13 - (Cause di rideterminazione del contributo)1. L'Ufficio competente provvede alla rideterminazione del contributo: |
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Art. 14 - (Domande inevase)1. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilanci |
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Art. 15 - (Revoca)1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 R (Testo unico delle norme in materia di proced |
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Art. 16 - (Ispezioni e controlli)1. In qualsiasi momento l'Ufficio competente dispone ispezioni e controlli, anche a campione, in rela |
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Art. 17 - (Modulistica)1. L'Ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista dal presente Regolamento. |
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Art. 18 - (Rinvio)1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dal |
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Art. 19 - (Disposizioni transitorie)1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 presentano il Progetto, entro il 30 settembre 2005. |
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Art. 20 - (Entrata in vigore)1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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