Sent. C. Giustizia UE 21/12/2016, n. C-444/15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 21/12/2016, n. C-444/15

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Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente – Articolo 3, paragrafo 3 – Piani e programmi obbligatoriamente soggetti ad una valutazione ambientale solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente – Validità alla luce del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Nozione di uso di “piccole aree a livello locale” – Normativa nazionale che fa riferimento alla superficie delle aree interessate.

1) L’esame della prima questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2011, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, alla luce delle disposizioni del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2) L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con il considerando 10 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «piccole aree a livello locale» di cui a detto paragrafo 3 dev’essere definita riferendosi alla superficie dell’area interessata, alle seguenti condizioni:
- che il piano o il programma sia elaborato e/o adottato da un’autorità locale, e non da un’autorità regionale o nazionale, e
- che tale area costituisca, all’interno dell’ambito territoriale di competenza dell’autorità locale, e proporzionalmente a detto ambito territoriale, un’estensione minima.

Dalla redazione